Liberalizzazione apertura attività commerciale, Termine: ” E se dedicassimo la domenica alla famiglia anziché al lavoro?”
Premessa
A seguito della liberalizzazione degli orari di apertura delle attività commerciali pare che sia opinione diffusa, almeno tra coloro che non trattano la materia lavoristica, che il datore di lavoro possa richiedere ai propri dipendenti di svolgere, nel corso dell’anno, prestazioni lavorative nella giornata di domenica senza limiti quantitativi.
Si tratta di un assunto a cui occorre prestare credito? Andiamo nel dettaglio.
La liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali e la tutela dei lavoratori
L’art. 3 comma 1 lett) d-bis del D.L. n. 223/2006 conv., con mod. dalla L. n. 248/06, nella formulazione modificata dall’art. 31 del D.L. n. 201/2011 conv. con mod. dalla L. n. 214/2011, stabilisce che “le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte, tra l’altro, senza i seguenti limiti e prescrizioni: […] d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio”.
Il diritto riconosciuto e garantito agli esercenti delle attività commerciale non sottende anche la facoltà di poter richiedere ai lavoratori, che compongono l’organico aziendale, di svolgere le prestazioni lavorative secondo orari e con modalità contrastanti con la disciplina prevista dal D.lgs. n. 66/2003 e con le previsioni contrattuali applicabili ai rapporti di lavoro.
Tale limite infatti è stato positivizzato dall’art. 31 comma 2 del D.L. n. 201 cit. e affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 299/2012, in cui è stato stabilito che “tale liberalizzazione non determina deroghe rispetto alla tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti quali, ad esempio, l’ambiente, l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute e la tutela dei lavoratori”.
La domenica come giornata normale di riposo
L’art. 2109 comma 1 c.c. prevede che “il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana di regola in coincidenza con la domenica”.
Tale concetto è ripreso dall’art. 9 comma 1 del D.lgs. n. 66/2003, a tenore del quale “il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’articolo 7 […]”.
Sul piano semantico il sintagma “di regola in coincidenza con la domenica” esprime il significato per cui il riposo domenicale debba costituire, per il lavoratore, un evento, non occasionale o estemporaneo o eccezionale, bensì connotato da abitualità, ovvero contrassegnato da un andamento ordinario.
Tale assunto è stato formulato sul presupposto, difficilmente contestabile, per cui nel fine settimana, e specie nella domenica, si concentrano la maggior parte delle attività sociali, ricreative e religiose, e di conseguenza il lavoratore possa avere tempo per rilassarsi, dedicarsi ai bambini e alla famiglia e trovare in generale occasioni per conseguire un vero e proprio benessere psico-fisico.
Il Legislatore, tuttavia, per venire incontro alle esigenze della produzione non ha mancato di introdurre una deroga alla regola generale del riposo domenicale.
L’art. 9 comma 3 del D.lgs. n. 66 cit. infatti consente alle imprese che adottano “modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolari”, ovvero che eseguano attività aventi specifiche caratteristiche (così come declinate nella seconda parte della disposizione normativa) di svolgere attività lavorativa nel giorno della domenica e di riconoscere ai dipendenti la facoltà di fruire del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica.
Puoi continuare a leggere , informarti e documentarti, tra glia altri, su I limiti al lavoro domenicale nel settore del commercio (edotto.com), su senato.it – Ricerche, su Lavoro domenicale: dal Governo Monti ad oggi, cosa dice e come potrebbe cambiare la normativa (fanpage.it); salvo diverse disposizioni e/o decisioni a livello locale.
Il perché della premessa è ravvisabile in una nota arrivata in redazione, a firma di Fedele Termine, nella quale si legge: “Perché non tornare alle attività chiuse la domenica? Noi fornai, ad esempio, non potremmo effettuare la chiusura domenicale e dedicare questa giornata alla famiglia, alla spiritualità, magari andando a messa? Non potremmo, tutti noi, commercianti dedicare questa giornata a noi stessi? Capisco le regioni economiche ma oggi come oggi, forse, dovremmo porre l’attenzione anche sugli affetti, sulla vita familiare. Lavorare per vivere e non vivere per lavorare”.
Il panificatore, conosciuto in città per la panchina della solidarietà, continua: “Io ho scelto la chiusura domenicale, questa giornata è mie e dei mie figli. E’ una scelta personale, lo so. Non posso, e non vorrei nemmeno, obbligare nessuno. Mi sono solo posto questa domanda e voglio porla a tutti coloro che leggeranno le mia parole attraverso questa lettera”.