Emergenza Covid-19, la nuova ordinanza del sindaco Gambino in vigore fino al 6 aprile
IL SINDACO
Premesso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia
da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge
5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione
dell’art. 3 comma 6-bis, e dell’art. 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall’ art. 1, comma l,
della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli I e 2, comma l;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. l, comma 1,
della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. l, comma l, della
legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa
del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno
2020»;
Visto il Decreto Legge n. 2 del 14.01.2021, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l’anno 2021”, come convertito in legge n. 29 del 12 marzo 2021;
Visto il Decreto Legge n. 30 del 13.03.2021 recante “Misure urgente per fronteggiare la diffusione
del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena”;
Visto il DPCM 2 marzo 2021 con il quale sono state stabilite nuove misure di contenimento della
diffusione del contagio da COVID-19;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 15 marzo 2021 con la quale
all’articolo 1 si stabilisce che per il territorio comunale di Caltanissetta “in aggiunta alle misure
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contenitive del contagio vigenti, dal 16 marzo 2021 fino al 30 marzo 2021 compreso, si applicano
le seguenti misure:
a) divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati, da
parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate
esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute. È sempre consentito il transito, in
ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o
residenza, nonché per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella
assistenza alle attività inerenti l’emergenza. È, altresì, consentito il transito per l’ingresso e
l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali, nonché raggiungere ulteriori
territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano
consentiti ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali. Rimane, infine, consentito il
transito, in entrata ed in uscita, per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento
degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo
biologico di piante;
b) divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nei predetti territori
comunali ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni
di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non
procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese;
c) sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado;
d) sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e
di pubblica utilità;
e) sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di
generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di
vendita (compresi i centri commerciali);
f) chiusura dei centri commerciali e/o outlet ad eccezione delle attività commerciali al dettaglio di
cui al superiore comma “e”, purché sia consentito l’accesso solamente alle predette attività;
g) rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari
di lavoro.
h) Nelle giornate festive è vietato l’esercizio di ogni attività commerciale, ad eccezione di edicole,
tabaccai, farmacie e parafarmacie.
Rimane sempre consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei
combustibili per uso domestico e per riscaldamento.
Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di cui al Capo V del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 e sue modificazioni e/o integrazioni per
la c.d. zona rossa.
Rilevato come i dati che l’ASP di Caltanissetta comunica giornalmente dimostrano che i nuovi casi
di coronavirus sono ancora rilevanti e superano abbondantemente la percentuale di 250 casi su
100.000 abitanti;
Tenuto conto che si apprestano le festività pasquali ed è necessario rafforzare i divieti connessi alla
possibilità che gruppi familiari possano concentrarsi in alcune aree del territorio comunale;
Che si impongono ulteriori restrizioni che si ritengono di individuare nel divieto di stazionamento
nelle strade e piazze del territorio comunale al fine di annullare fenomeni di assembramento di
varia natura e origine;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in
particolare, l’art.32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia
estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle
medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di
carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo
territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Ritenuto inderogabile la necessità di scongiurare ulteriori pericoli di innalzamento dei contagi
confermando, quindi, tutte le possibili azioni idonee a prevenire e contenere possibili incrementi
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dei soggetti contagiati in conseguenza della mancata osservanza delle misure e dei dispositivi di
sicurezza da adottare;
Ravvisata pertanto l’opportunità confermare l’adozione, in forma adeguata e proporzionale
all’attuale situazione epidemiologica e in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti
emergenziali richiamati, di misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid19;
Rilevato che l’art. 11, co. 1), del citato D.P.C.M. del 02/03/2021 testualmente recita “Può essere
disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, delle strade o
piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta slava la
possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private”;
Ritenuto necessario adottare un ulteriore provvedimento che rafforzi le disposizioni nazionali e
regionali in materia di contenimento della diffusione del virus con le attività proprie di carattere
comunale;
Visto l’esito del COC di Protezione Civile del 28 marzo 2021;
Attestato:
– la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147
bis del D. Lgs. 267/2000”;
– che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell’art.6 bis L. 241/90 e
dell’art. 6 D.P.R. n.62/2013 e che non sono previste misure ulteriori di prevenzione della corruzione
nel vigente P.T.P.C. in ordine al presente provvedimento;
Visti:
– il vigente Statuto comunale;
– la Legge n° 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Regionale n° 48/91 e s.m.i.;
– la Legge n. 241/1990 s.m.i. come recepita da ultimo con la L.R. n. 7/2019;
– il D.Lgs. n. 1/2018 e s.m.i., ed in particolare l’art. 12;
– la L.R. n. 14 del 31.08.1998 e s.m.i.;
– il Tuel, approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i. e in particolare l’art. 50;
– l’art. 32 della legge 23.12.1978, n. 833;
– la Legge Regionale n° 30 del 23.12.2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli Enti
Locali;
– l’O.R.EE.LL.,
Assunti i poteri di cui all’art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
O R D I N A
in tutto il territorio del Comune di Caltanissetta fino al 6 aprile 2021 compreso, è vietata ogni
forma di stazionamento nelle strade e piazze non connesso a comprovate esigenze previste
dalle vigenti disposizioni, al fine di evitare ogni forma di assembramento nelle aree pubbliche o
nelle vicinanze di esercizi commerciali, uffici o altri luoghi del territorio comunale.
RICORDA
ai cittadini:
1) Che è vietato ogni spostamento in entrata e uscita dal Comune e all’interno dello stesso ad
eccezione di quelli derivanti da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o
motivi di salute. E’ comunque consentito il rientro nella propria residenza, domicilio o
abitazione. Il cittadino deve essere munito di autocertificazione al fine di consegnarla alle
autorità competenti in caso di controllo.
2) Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
3) Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
4) Non toccare occhi, naso e bocca con le mani;
5) Coprire bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
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6) Non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che siano prescritti dal medico;
7) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
8) Uso obbligatorio delle mascherine;
9) Se si hanno sintomi simili all’influenza restare a casa, non recarsi al pronto soccorso o
presso gli studi medici, ma occorre contattare il medico di medicina generale, i pediatri di
libera scelta, la guardia medica o i numeri regionali;
L’inosservanza del presente provvedimento comporta l’applicazione in capo al trasgressore
della sanzione amministrativa da Euro 400,00 al Euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 4 del decreto
legge n. 19 del 25.03.2020 convertito nella legge 22.5.2020, n. 35.
DARE ATTO CHE la presente Ordinanza NON NECESSITA di parere di regolarità contabile in
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;
ATTESTARE:
· che in merito al presente provvedimento non vi è conflitto di interessi ai sensi dell’art.6 bis
della L.241/90 e dell’art.6 del D.P.R. n.62/2013;
· che non sono previste misure di prevenzione ulteriori nel vigente P.T.P.C.;
· la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del D. Lgs. 267/2000;
PUBBLICARE la presente Ordinanza all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune
alla voce “Amministrazione trasparente” – sezione “provvedimenti” – sottosezione “provvedimenti
organi d’indirizzo politico” voce “determinazioni del Sindaco”, ai sensi di quanto disposto dagli
artt.23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013;
DIFFONDERE la presente Ordinanza dandone notizia sul sito istituzionale del Comune di
Caltanissetta, nonché nei punti di accesso delle strutture scolastiche e mediante i locali mezzi di
radio e telecomunicazione;
COMUNICARE la presente Ordinanza al Presidente della Regione Siciliana, all’Assessore
Regionale alla Sanità, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, alla Prefettura, al Libero
Consorzio di Comuni di Caltanissetta, all’ASP di Caltanissetta.
AVVERTENZE:
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel
termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della
Regione Siciliana entro il termine di centoventi giorni.
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà valida fino a nuova disposizione.
La presente ordinanza è pubblicata sulla home page e all’Albo pretorio nel sito istituzionale del
Comune di Caltanissetta.
Il Sindaco
Arch. Roberto Gambino