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Regione Sicilia, ordinanza n. 17 del 18 aprile 2020, il testo integrale

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Ordinanza contingibile e urgente
n. 17 del 18 aprile 2020

Visto l’art.32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “Istituzione del servizio sanitario
nazionale” e, in particolare, l’art.32 che dispone “il Ministro della sanità può
emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità
pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a
parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono
emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere
contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del
suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

Visto l’art.117 del D.Lgs. n.112 del 31 marzo 1998;

Visto l’articolo 3, comma 6-bis e l’articolo 4 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6,
recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n.13;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020,
recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, recante

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1° marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020, recante
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 marzo 2020, recante
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59 dell’8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020, recante
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020, che all’articolo 1, comma 1, preso
atto dell’aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale, prevede
che “allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le
misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo
2020 sono estese all’intero territorio nazionale”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 marzo 2020,
recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sull’intero territorio nazionale,
nonché l’ulteriore decreto del 22 marzo 2020 con cui, ribadendo lo stato di
emergenza ed il carattere particolarmente diffuso dell’epidemia, con
l’incremento di casi sul territorio nazionale, dispone il “divieto a tutte le
persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in
un comune diverso a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate
esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante
“Ulteriori disposizioni attuative de, decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Visto il decreto-legge del 25 marzo 2020, n.19 e, in particolare, l’articolo 1, comma
1, secondo cui “per contenere e contratare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione
del virus COVID-19, … possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente
decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2″, nonchè il successivo
articolo 3, comma 1, che conferisce alle Regioni “in relazione a specifiche
situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro
territorio o in una parte di esso” di introdurre misure ulteriormente restrittive;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’1 aprile 2020 che, ai

sensi dell’articolo 2 del D.L. 19/2020 per la attuazione delle misure di
contenimento, dispone: “1. L’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste
dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo e dall’ordinanza del 28 marzo
adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata al 13 aprile 2020.
2. La lettera d) dell’art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo
2020 è sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive
di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute
di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli
impianti sportivi di ogni tipo;»”.

Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n°1 del 25 febbraio 2020, n°2 del 26 febbraio
2020, nn°3 e 4 del 08.03.2020, n° 5 del 13.03.2020, n° 6 del 19.03.2020, n° 7 del
20.03.2020, nn° 8, 9 e 10 del 23.03.2020, n° 11 del 25.03.2020, n°12 del
29.03.2020, n°13 dell’1.4.2020, n°14 del 3.4.2020, n°15 dell’8.4.2020 e n°16
dell’11 aprile 2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi
dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene
e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, nonchè le note interpretative delle Ordinanze;
Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro della Salute, del 3 aprile 2020 con cui, tra gli altri, proroga al 13
aprile 2020 il precedente decreto del 18 marzo 2020;

Considerato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020 e, in
particolare, l’articolo 8 secondo cui “dalla data di efficacia delle disposizioni del
presente decreto cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo
2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1° marzo 2020. Si continuano ad applicare le misure di
contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro
della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale”;

Visto l’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile
2020 che indica tra le attività produttive industriali e commerciali escluse dal
divieto di esercizio quella di “cura e manutenzione del paesaggio” (codice Ateco
81.30);

Considerato che l’articolo 2, comma 12, del citato DPCM del 10 aprile 2020 dispone che
“per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto,
l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento
di attività di vigilanza, attività conservative e di manuntenzione, gestione dei
pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione”;

Visto il decreto n.153 del 12 aprile 2020 del Ministro delle Infrastrutture e dei

traporti, di concerto con il Ministro della Salute;

Ritenuto che il citato decreto-legge 19/2020 non abbia né abrogato nè, tanto meno,
inibito l’operatività del potere di ordinanza contingibile e urgente ai fini della
adozione di misure più restrittive di quelle statali per la tutela nel territorio
regionale della salute pubblica;

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale
dichiara, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo
al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;

Rilevato che un recentissimo studio (“Substantial undocumented infection facilitates the
rapid dissemination of novel coronavirus (SARS-CoV2)” di Ruiyun Li1*, Sen
Pei2*†, Bin Chen3*, Yimeng Song4, Tao Zhang5, Wan Yang6, Jeffrey
Shaman2†, pubblicato sulla Rivista scientifica http://science.sciencemag.org/
in data 16 marzo 2020) dimostra che la grande maggioranza dei soggetti
destinatari di contagio da Covid-19 (in una misura percentuale tra il 50% e il
75%) é completamente asintomatica e che la misura dell’isolamento dei
contagiati (siano essi sintomatici o non sintomatici) non solo risulta capace di
proteggere dal contagio altri soggetti, ma appare in grado di proteggere
anche dalla evoluzione “grave” della malattia nei soggetti contagiati, come é
dimostrato dal dato che il tasso di guarigione dei pazienti infettati, se isolati,
é pari a soli 8 (otto) giorni nel 60% dei casi presi in esame;

Vista la ordinanza cautelare del T.A.R. della Campania, pubblicata il 18 marzo
2020, che ritiene legittima l’ordinanza 15/2020 del Governatore della Regione
Campania, con cui è stata disposta, in modo più restrittivo rispetto alle
misure adottate dal Governo nazionale, la limitazione della libertà di
circolazione, avendo il Collegio accordato “prevalenza alle misure approntate
per la tutela della salute pubblica”;

Considerato il parere 735/2020 reso dal Consiglio di Stato;
Visto il decreto monocratico del Presidente del T.A.R. Palermo del 10 aprile 2020
secondo cui sono prevalenti “gli aspetti di massima prudenza sanitaria e
prevenzione epidemiologica” sottesi alle Ordinanze contingibili e urgenti del
Presidente della Regione Siciliana, tenuto anche conto della “ormai conclamata
e progressiva situazione di emergenza epidemiologica”, nonché della “insularità del
territorio regionale” e, quindi, della “praticabilità di un effettivo e capillare
controllo del movimento da e per la Sicilia”;

Ritenuto che, come comunicato dai competenti uffici del Dasoe, la situazione
epidemiologica in tutto il territorio regionale registra una inferiore diffusione
del contagio rispetto ad altre parti del territorio nazionale, ciò consentendo
di uniformare, prudentemente e proporzionalmente, le misure urgenti di
contenimento già adottate nell’Isola con le attuali dispozioni contenute nel

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020;

Tenuto conto tuttavia che la diffusione del contagio non è cessata e permane la necessità
di introdurre specifiche limitazioni connesse alla chiusura al pubblico di tutti
gli esercizi commerciali attualmente autorizzati nei giorni festivi, ad
eccezione delle farmacie e delle edicole;

Sentiti i Sindaci dei Comuni di Agira, Salemi, Troina e Villafrati, i cui territori sono
stati interessati da specifiche misure emergenziali in ragione della maggiore
diffusione del contagio;

Considerato necessario, inoltre, mantenere misure specifiche in materia sanitaria per

controllare gli accessi nel territorio siciliano;

Tenuto contodella vocazione turistica della Regione Siciliana e della necessità di avviare
una pur graduale e prudente ripresa delle attività commerciali nel rispetto
dell’attuale quadro normativo e delle vigenti disposizioni in materia di
distanziamento sociale per prevenire il diffondersi del contagio;

Considerato che le attività produttive, commerciali e industriali, la cui apertura è stata
disposta dal DPCM del 10 aprile 2020, consentono principalmente lo
svolgimento del lavoro in spazi all’aperto ovvero in presenza di poche unità
lavorative, senza assembramenti;

ORDINA

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(recepimento delle disposizioni nazionali)

L’Ordinanza contingibile e urgente n°16 dell’11 aprile 2020 è efficace fino alla mezzanotte
del 18 aprile 2020.
Nel territorio della Regione Siciliana hanno integrale efficacia le misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 10 aprile 2020.
Le limitazioni di ingresso e uscita dal territorio della Regione Siciliana restano invariate e
sono disciplinate dal decreto n.153 del 12 aprile 2020 del Ministro delle Infrastrutture e dei
traporti, di concerto con il Ministro della Salute, e sue eventuali modificazioni e
integrazioni.

TITOLO II

MISURE SPECIFICHE DI ATTUAZIONE
DEL DPCM 10 APRILE 2020

Art. 2

(disposizioni in materia di trasporto pubblico)

Nei mezzi di trasporto pubblico urbano è consentito l’accesso ai passeggeri nella misura
massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza
minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato al conducente del mezzo deve essere
opportunamente delimitato.
Sono efficaci, inoltre, in materia di servizio di trasporto marittimo regionale, le
disposizioni di cui all’articolo 4 e relativi allegati dell’Ordinanza n°5 del 13 marzo 2020.

Art. 3

(norme in materia di manutenzione e conduzione di terreni ed aree verdi)
È consentita, in quanto riconducibile a “situazione di necessità” finalizzata a sopperire alle
esigenze alimentari ed ai lavori di manutenzione per la prevenzione degli incendi,
l’attività non imprenditoriale necessaria per la conduzione di terreni agricoli e per la cura
degli animali.
Per le finalità di cui al comma precedente, l’uscita nell’ambito del medesimo Comune o
verso un Comune diverso da quello in cui attualmente si trova l’interessato, è consentita
una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare, ovvero ad un
soggetto all’uopo delegato.
È, altresì, autorizzata l’attività di manutenzione di aree verdi e naturali, pubbliche e
private.
Le attività di cui al presente articolo sono consentite solo nei giorni feriali.

Art. 4

(disposizioni in favore delle persone con disabilità)

È consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive, relazionali
e/o motorie, con l’assistenza di un accompagnatore, compiere una uscita giornaliera di
breve durata e in prossimità della propria abitazione.

Art. 5

(disposizioni in materia di animali di affezione)

Gli spostamenti con l’animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti
solamente in prossimità della abitazione.

TITOLO III

MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO
PER I COMUNI DI AGIRA, SALEMI, TROINA E VILLAFRATI

Art. 6

(nuove disposizioni autorizzative in “zona rossa”)

Nei Comuni di Agira, Salemi, Troina e Villafrati è fatto divieto di accesso e di
allontanamento dal territorio comunale, con mezzi di trasporto pubblici o privati, da parte
di ogni soggetto ivi presente.
In deroga al superiore comma, è consentito il transito in ingresso e/o in uscita dal territorio
comunale per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella
assistenza alle attività inerenti l’emergenza, nonché per l’ingresso e l’uscita di prodotti
alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali.
È consentito, inoltre, il transito in entrata ed in uscita nei Comuni di cui al presente
articolo per garantire le attività necessarie alla cura e all’allevamento degli animali, nonché
per le attività, imprenditoriali e non, in quanto connesse al ciclo biologico delle piante,
anche per il sostentamento familiare. Le modalità attuative del presente comma sono
quelle di cui all’articolo 3 della presente Ordinanza.
È consentito alle persone affette da grave patologia allontanarsi, con un accompagnatore,
dal proprio Comune ed a farvi rientro per sottoporsi a trattamenti “salva vita”.

TITOLO IV

MISURE URGENTI PER LO SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 7

(norme sulla chiusura nei giorni festivi e autorizzazione alla consegna a domicilio)
È disposta la chiusura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati
nei giorni domenicali e del 25 aprile e del 1° maggio. È fatta eccezione per le farmacie e
per le edicole.
È, tuttavia, consentito nelle superiori giornate domenicali e festive il servizio di consegna a
domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per
riscaldamento.

Art. 8

(norme in materia di stabilimenti balneari)

È consentita l’attività di manutenzione, di montaggio e di allestimento degli stabilimenti
balneari, nonché la pulizia della spiaggia di pertinenza.

L’impresa esecutrice è tenuta a garantire nelle aree di cantiere il rispetto delle normative di
settore, il distanziamento sociale ed ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio,
avendo anche cura di interdire l’accesso ai non addetti ai lavori.

TITOLO V

MISURE URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE SANITARIA

Art. 9

(disposizioni per i soggetti che rientrano nel territorio della Regione)

Ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, della presente Ordinanza, chiunque
faccia ingresso in Sicilia ha l’obbligo di:
a) registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it, compilando integralmente il
modulo informatico previsto; rendere immediata dichiarazione attestante la presenza
nell’Isola (comunicandone compiutamente l’indirizzo) al proprio Medico di Medicina
Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda
Sanitaria Provinciale competente per territorio nonché al proprio Comune di residenza o
domicilio;
b) permanere in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o domicilio,
adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti,
curando di areare più volte al giorno i locali dell’abitazione.
I soggetti in isolamento non possono ricevere visite. E’ ammesso soltanto l’accesso di
badanti e personale sanitario, a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni e le
cautele utili a evitare il contagio.
I soggetti in isolamento sono sottoposti a tampone rinofaringeo alla conclusione del
termine di quarantena.
Il Dipartimento delle Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato
della Salute della Regione Siciliana adotta le direttive del caso, secondo le modalità
condivise con il Comitato Tecnico-Scientifico per l’emergenza coronavirus di cui alla
disposizione n. 2 del 13 marzo 2020 del Presidente della Regione, quale Soggetto Attuatore
ex O.C.D.P.C. n.630/2020, anche al fine di adeguare la disposizione di cui al comma che
precede ad eventuali modalità di esame autorizzate dall’ISS.

Art. 10

(disposizioni per i soggetti positivi in stato di isolamento domiciliare)

I soggetti dei quali sia stata accertata la positività al contagio da Covid-19 hanno l’obbligo
di:
a) comunicare le proprie condizioni di salute al Medico di Medicina Generale o al
Pediatra di Libera Scelta e al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria
Provinciale territorialmente competente, secondo le cadenze temporali fissate dai vigenti

protocolli di sorveglianza sanitaria;
b) permanere in isolamento rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare,
con l’adozione delle medesime cautele indicate all’art. 9, comma 1, lett. b) della presente
ordinanza;
c) comunicare i nominativi dei propri conviventi, che le Aziende Sanitarie Provinciali
provvedono a trasmettere in un apposito “elenco unico giornaliero” alle Prefetture
competenti per territorio. L’inadempimento di tale disposizione integra l’ipotesi di grave
violazione ex articolo 20, commi 6 e 7, della legge 5/2009.
Alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono tenuti i soggetti coabitanti per
la durata di giorni quattordici, decorrenti dalla data di accertamento di positività del
contagio. Essi sono sottoposti al tampone rinofaringeo a conclusione del suddetto periodo.
Sono esclusi dagli obblighi di cui al precedente comma i soli soggetti conviventi
appartenenti alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, al servizio sanitario (ivi compreso il
personale amministrativo) per i quali non sia stato concesso il lavoro agile (c.d. smart
working).

Art. 11

(regime di sorveglianza per lavoratori esenti ex lege dall’isolamento domiciliare)
Sono esonerati dall’osservanza degli obblighi di cui all’articolo 9 gli appartenenti alle
seguenti categorie:
a) operatori sanitari pubblici e privati e quelli dei servizi di pubblica utilità e dei servizi
essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n.146;
b) appartenenti alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, il personale appartenente ai ruoli
della Magistratura, i titolari di cariche parlamentati e di governo;
c) autotrasportatori e personale delle imprese che assicurano la continuità della filiera
agro-alimentare e sanitaria;
d) lavoratori pendolari e gli equipaggi dei mezzi di trasporto;
e) il personale delle imprese di opere e servizi connessi alle attività di cui all’allegato 3 del
DPCM del 10 aprile 2020 é sottoposto al regime di sorveglianza sanitaria in luogo della
quarantena obbligatoria. Le modalità di esecuzione della suddetta sorveglianza e di
svolgimento delle attività lavorative, con adeguata protezione individuale e collettiva,
sono disciplinate con Decreto dell’Assessore per la Salute, previo parere del Comitato
Tecnico-Scientifico per l’emergenza coronavirus.
Nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19, i soggetti di cui al
comma 1 sospendono l’attività e provvedono ad informare il Dipartimento di Prevenzione
dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente ponendosi
immediatamente in isolamento presso la propria residenza/domicilio.

Art. 12

(disposizioni inerenti l’attraversamento dello Stretto di Messina)

Gli spostamenti dei passeggeri via mare da Messina per Villa San Giovanni e Reggio
Calabria e viceversa sono disciplinati dai provvedimenti adottati dal Ministro delle
Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, tenuto conto
dell’andamento epidemiologico nell’Isola.
I lavoratori pendolari che attraversano lo Stretto di Messina devono compilare il modello
di cui all’allegato 1 alla presente ordinanza e trasmetterlo al Dipartimento di Protezione
Civile della Presidenza della Regione Siciliana, a mezzo mail al seguente indirizzo:
lavoratoripendolari@protezionecivilesicilia.it. Entro le 24 ore successive all’invio della
dichiarazione, il modello verrà restituito alla mail di provenienza con il “visto” di
autorizzazione. Esso dovrà essere esibito all’atto dell’imbarco al personale addetto al
controllo. Copia di ciascuna dichiarazione verrà inoltrata alla Prefettura di Messina ed al
Comune di residenza del richiedente.
Le dichiarazioni di cui al comma che precede dovranno pervenire al Dipartimento di
Protezione Civile a partire dal giorno 20 aprile 2020. I relativi controlli saranno previsti
dalla prima corsa del giorno 22 aprile 2020.
Il Coordinatore dell’Unità di Crisi Sanitaria Metropolitana di Messina, di concerto con
l’ASP territorialmente competente, prosegue con le attività di controllo sanitario agli
approdi della Rada San Francesco, della Stazione Marittima e di Tremestieri, nel
medesimo Comune.
Il personale medico impegnato nello svolgimento dei suddetti controlli, i cui costi sono a
valere sulla contabilità emergenziale, è posto nella disponibilità dei turni di sorveglianza
organizzati dalla ASP. Gli effetti delle assunzioni del personale sanitario hanno efficacia
fino al termine dello stato di emergenza, per come dichiarato dal Governo nazionale.
Rimangono in vigore le convenzioni stipulate con le strutture alberghiere ai sensi
dell’ordinanza n. 10 del 23 marzo 2020. Ai soggetti previsti dalla predetta Ordinanza si
aggiungono i soggetti che non abbiano la possibilità obiettiva di condurre l’isolamento
obbligatorio nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 9, co. 1 lett. b).

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

(Coordinamento per le attività emergenziali)

Continua ad operare, presso la Presidenza della Regione Siciliana, il Coordinamento per le
attività necessarie al contenimento della diffusione del Covid-19, istituito con Ordinanza
n°2 del 26.02.2020.

Art. 14

(disposizioni sulla efficacia delle misure)

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le
conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.
La presente ordinanza, con validità dal 19 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020 compreso, è
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica
individuale, e sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana. Essa, per gli
adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro
della Salute, ai Prefetti, ai Comuni e alle ASP. Avverso la presente ordinanza è ammesso
ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di
giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
il termine di giorni centoventi.

Il Presidente
MUSUMECI

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2 pensieri riguardo “Regione Sicilia, ordinanza n. 17 del 18 aprile 2020, il testo integrale

  • 19 Aprile 2020 in 18:10
    Permalink

    Ammiro L’ enorme sforzo di leggere L’ intera nuova ordinanza ( Visto…Visto..:.perfettamente inutili per i comuni mortali) ma tuttavia non posso non notare ( oltre le moltissime fermate – fuori logica nel discorso ) che la lettrice non sa che Art. si legge articolo, che Titolo Il si legge due e non ii,ecc..ecc…
    Vi ringrazio, comunque, dell’ opportunità’ datami dell’ ascolto, essendo io quasi non vedente.

    Risposta
  • 22 Aprile 2020 in 12:30
    Permalink

    Sarebbe necessario chiarire espressamente se sia consentita l’uscita nell’ambito del comune e verso altri comuni ai proprietari di seconde case per attività lavorative finalizzate alla produzione per autoconsumo,uscita già autorizzata da una pluralità di altre regioni.

    Risposta

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